SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell’art.2 comma 1 della L.R. 24 ottobre 2008 n.13, gli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio (biglietto regolarmente validato alla salita sull’autobus, abbonamento in corso di validità, tessera di libera circolazione, ecc.), sono soggetti alla sanzione amministrativa da quaranta fino a centocinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito. Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire il titolo di viaggio a richiesta del personale di vigilanza incaricato dall’Azienda, sia a bordo delle vetture che alla fermata di discesa. Ai sensi della medesima legge, il pagamento della sanzione può essere effettuato presso la sede della Società Autoservizi Tessitore srl sita in Vasto S.S.16 Sud km.520+490 nell’orario di apertura 09:00-12:00 e 15:30-18:00 dal lunedì al venerdì, ovvero tramite vaglia postale intestato alla medesima società:

  • Nella misura minima di quaranta volte la tariffa ordinaria in vigore direttamente nelle mani dell’agente accertatore oppure entro 7 (sette) giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione oltre le spese di notifica e procedimento;
  • Nella misura ridotta di cinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore, oltre le spese di procedimento, entro i sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione;
  • I titolari di abbonamento personale che, entro i 7 (sette) giorni successivi alla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione, presentino presso la sede della Società, il documento di viaggio personale, regolarmente emesso in data anteriore a quella dell’accertamento stesso, saranno tenuti al pagamento della sola sanzione amministrativa pari ad euro 5,00 oltre le eventuali spese di notifica e procedimento;
  • Per le infrazioni di cui all’articolo 29 D.P.R. 11 luglio 1980 n.753, che abbiano arrecato danno all’azienda di trasporto, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 309,00 oltre al risarcimento del danno relativo.

L’avvenuto pagamento preclude la possibilità di presentare ricorso.

Decorsi inutilmente i termini sopra richiamati, si provvederà all’emissione di una ordinanza – ingiunzione per il recupero legale delle somme dovute e la sanzione potrà essere aumentata fino al massimo previsto dalla Legge (oltre le spese legali). Il termine per l’emissione di tale ordinanza – ingiunzione è determinato in giorni 365 dalla data dell’accertamento. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli scritti difensivi e la richiesta da parte degli interessati di essere sentiti, deve essere trasmessa alla azienda di Trasporto, presso la sede sociale sopra richiamata.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

  1. Gli utenti del servizio di trasporto della S.A.T. Srl sono tenuti, ai sensi dell’art.1 della L. R. 24/10/2008 n. 13, per usufruire dello stesso, a munirsi prima della salita in vettura di valido e idoneo titolo di viaggio da mostrare al conducente all’atto della salita in vettura, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti di cui all’art.4 LR.24/10/2008 n.13 e/o a personale esterno espressamente incaricato dall’azienda. Il viaggio si intende concluso dopo la discesa dalla vettura.
  2. Il titolo di viaggio di corsa semplice è venduto in vettura a cura del conducente dall’inizio del servizio alle ore 7:00 e dalle ore 21:00 fino al termine del servizio con applicazione di un sovraprezzo all’utente che ne faccia richiesta appena salito a bordo. Il richiedente deve presentare il denaro contato in quanto il conducente, al fine di preservare le condizioni di sicurezza dell’esercizio, non è tenuto a dare immediatamente il resto, ma può rimandare la sua restituzione presso la sede della Società nei tre giorni lavorativi successivi, previa presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  3. Lo stesso biglietto può essere venduto a bordo, con le stesse modalità, anche nelle altre ore del giorno, ma tale vendita non è garantita e l’eventuale mancata vendita non può considerarsi circostanza che esime in caso di verifica del possesso di valido ed idoneo titolo di viaggio da parte del personale di cui all’art.4 LR.24/10/2008 n.13.
  4. I documenti di viaggio non sono cedibili dopo l’inizio del trasporto.
  5. Il pagamento del titolo di viaggio va effettuato anche per il bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente e per gli animali ammessi.
  6. A bordo delle autovetture non sono ammessi animali ad eccezione:
    1. dei cani – guida per non vedenti, comunque muniti di museruola (il cui trasporto è gratuito);
    2. cani di piccola taglia, purché tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte maglie;
    3. altri animali di piccola taglia racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano, anche solo accidentalmente, il contatto fisico con l’esterno. Tali gabbie o contenitori, durante il trasporto, devono essere tenuti in modo da non recare fastidio a persone o cose.
  7. Il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani – guida per non vedenti) potrà comunque essere limitato od escluso ad insindacabile giudizio del conducente della vettura, in caso di affollamento della stessa.
  8. In ogni caso la persona che accompagna l’animale è tenuta al risarcimento dei danni provocati a cose e/o persone.
  9. Ogni viaggiatore può trasportare gratuitamente un solo bagaglio o pacco di dimensioni non superiori a cm. 50x40x25 e di peso non superiore ad 8 Kg.
  10. Bagagli o pacchi di dimensioni superiori, fino ad un massimo di cm. 80x50x25 e peso non superiore a 20 kg. possono essere trasportati in numero non superiore ad uno per ogni viaggiatore, dietro pagamento di un titolo di viaggio di corsa semplice e devono essere posati per terra ed in modo da non ostacolare il passaggio dei viaggiatori da e verso le portiere.
  11. I bambini di statura inferiore ad un metro, purché non occupino posti a sedere, sono trasportati gratuitamente in numero di uno per ogni adulto accompagnatore pagante come da L. R. n.40/1991. Oltre tale limite sono tenuti al pagamento della tariffa ordinaria.
  12. Per consultare la “Carta dei Servizi” clicca qui.